Introduzione

Quando si subisce un danno, si ha la possibilità di richiedere un risarcimento. Esistono, tuttavia, delle differenze tra le tipologie di danno subito e le modalità con cui il danno viene arrecato. Vediamo quali sono queste differenze e in quali casi è possibile richiedere un risarcimento dei danni.

Il risarcimento in questione può essere conseguente ad un danno di natura patrimoniale o non patrimoniale.

Definizione e caratteristiche

Il danno patrimoniale si verifica quando un soggetto subisce una perdita di patrimonio a causa di un inadempimento contrattuale o extracontrattuale.  Esso viene determinato a partire dagli articoli 1223, 1226 e 2056 del Codice Civile, sulla base di:

  • danno emergente;
  • lucro cessante.

Il danno emergente consiste in un danno immediato al patrimonio dell’individuo, come ad esempio le spese di riparazione di una vettura coinvolta in un incidente stradale o le spese mediche conseguenti ad un intervento sbagliato.

Per lucro cessante invece si intende un danno futuro, che si verifica per il mancato guadagno o la perdita di future opportunità lavorative. 

I criteri di valutazione per il risarcimento danni

Il risarcimento danni viene effettuato prendendo in considerazione tre criteri di valutazione: 

  • il risarcimento in via equitativa;
  • il risarcimento in forma specifica;
  • il risarcimento per equivalente.

Il risarcimento del danno in via equitativa viene applicato quando è comprovata l’esistenza del danno, ma non la sua entità. Spesso, infatti, è difficile valutare l’effettivo ammontare del danno e, per fare ciò, il giudice incaricato deve valutare sulla base delle esperienze pregresse. 

Il risarcimento del danno in forma specifica prevede il ripristino, tramite risarcimento appunto, della situazione preesistente al danno. Si verifica quando esiste una stima precisa dell’entità del danno e si applica solamente se la cifra non risulta eccessivamente onerosa per il debitore. In caso contrario bisogna ricorrere al risarcimento del danno per equivalente.

Il risarcimento del danno per equivalente è la modalità più comune e consiste in una somma di denaro equivalente al valore dell’oggetto danneggiato. 

Modalità di richiesta del risarcimento danni

Il soggetto offeso, al fine di richiedere un risarcimento danni, può agire in due modi: 

  • costituirsi parte civile in un processo penale; 
  • avviare un’azione risarcitoria in sede civile.

Nel primo caso, la parte lesa potrà presentare prove e perizie ai danni dell’imputato, nel secondo caso, il processo civile prosegue separatamente rispetto a quello penale, il cui esito non ne condiziona il risultato.