Introduzione

Cosa significa risarcimento danni non patrimonialiQuando si subisce un danno, si ha la possibilità di richiedere un risarcimento. Esistono, tuttavia, delle differenze tra le tipologie di danno subito e le modalità con cui il danno viene arrecato. Vediamo quali sono queste differenze e in quali casi è possibile richiedere un risarcimento dei danni.

Il risarcimento in questione può presentarsi sostanzialmente sotto due forme differenti: il risarcimento danni patrimoniali e il risarcimento danni non patrimoniali. (Per maggiori informazioni sul primo, rimandiamo all’articolo dedicato).

Risarcimento danni non patrimoniali: definizione e caratteristiche

La sentenza della Corte di Cassazione n. 9283/2014 stabilisce:

La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l’obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008).

Non è, pertanto, ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del “danno esistenziale” in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell’unica fattispecie del “danno non patrimoniale” di cui all’art. 2059 c.c.,

Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica (che invece configura un danno patrimoniale), purché la lesione dell’interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi (Cass. n. 26972/2008; n. 4053/2009).

… bi-polarità tra danno patrimoniale (art. (2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) e dovendo quest’ultimo essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche ove ricorra la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti cui va riconosciuta la tutela minima risarcitoria (Cass. n. 15022/2005). 

Per riassumere, all’interno del risarcimento danni non patrimoniali vengono compresi:

  • il danno biologico;
  • il danno morale;
  • Il danno esistenziale.

Il danno biologico

Il danno biologico si verifica in tutti quei casi in cui il soggetto leso ha subito danni causati da una condotta illecita altrui. 

Si può pertanto richiedere un risarcimento danni non patrimoniali in caso di lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica del soggetto, che ne mina la capacità di effettuare le normali attività quotidiane. Sono inoltre previsti risarcimenti di entità superiore per le lesioni che superano il 9% di invalidità.

Il danno esistenziale

Molto controverso e dibattuto, il danno esistenziale è stato oggetto di sentenze in contrasto fra loro, emesse dalla Cassazione. 

In sintesi, il danno esistenziale si manifesta quando il danno subito lede i diritti inviolabili della persona, è di grave entità e non corrisponde ad un semplice fastidio o disturbo. 

Il danno morale 

Il danno morale viene riconosciuto in presenza di una lesione fisica o della perdita di una persona cara e solo se il danneggiato ha subito un illecito penale. 

La Cassazione lo definisce così:

La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra il pregiudizio non patrimoniale. Deve trattarsi di un turbamento dell’anima, di un dolore sofferto, che non abbia generato degenerazioni patologiche della sofferenza (qui il link).

Anche in questo caso è pertanto possibile effettuare una richiesta di risarcimento danni non patrimoniali.