Definizione e caratteristiche

Come la separazione coniugale, il divorzio è un istituto giuridico che prevede la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La legge che lo regola è disciplinata dall’articolo 149 c.c. del codice civile, dalla legge 898/1970 e dalla legge n. 74/1987

Tuttavia, a differenza della separazione, il divorzio ha carattere definitivo, mentre la separazione è temporanea, in attesa di un’eventuale riconciliazione o di un provvedimento di divorzio

Dalla separazione al divorzio

Secondo le statistiche, la causa primaria di divorzio è la separazione coniugale. A seconda della tipologia di separazione, è necessario attendere un dato periodo di tempo, prima di poter richiedere il divorzio: 6 mesi in caso di separazione consensuale (c.d. divorzio breve) e 12 mesi in caso di separazione giudiziale. 

Una volta ufficializzato il procedimento, decade lo status di coniuge e le parti interessate possono contrarre nuove nozze. La donna, inoltre, perde il cognome del coniuge. 

Tipologie di divorzio: consensuale/ giudiziale

Il divorzio può seguire due percorsi diversi, a seconda della presenza, o meno, di consenso fra le parti: 

  • divorzio consensuale: nel caso in cui i due coniugi si riescano ad accordare sulle condizioni , deve essere presentato da entrambi i coniugi;
  • divorzio giudiziale: nel caso in cui non vi sia accordo fra le parti, può essere presentato anche da uno solo della coppia.

In entrambi i casi è comunque necessario che un giudice verifichi l’effettiva presenza dei requisiti per legge necessari allo scioglimento del matrimonio, che sono essenzialmente due: 

  • l’assenza di comunione spirituale e materiale dei coniugi e l’impossibilità di ripristinarla;
  • una delle cause espresse nella legge 898/1970.

Nel caso di un divorzio consensuale, saranno i coniugi stessi ad accordarsi sulle diverse condizioni, mentre nel caso di un divorzio giudiziale sarà compito del giudice stabilire tutti una serie di provvedimenti. Una pratica di divorzio giudiziale può infatti influire su una serie di questioni. Vediamole.

Patrimonio

I coniugi coinvolti in un procedimento di divorzio non consensuale (giudiziale) devono quindi presentare prove a supporto della propria causa. Sarà compito del giudice quello di valutare tali prove, compresa la capacità contributiva di ciascun coniuge, e stabilire, ad esempio, l’affidamento ed il mantenimento dei figli. 

Al contrario, non possono essere emessi provvedimenti che intaccano i beni di proprietà di uno dei due coniugi, che rimangono in suo possesso. L’unica eccezione è, eventualmente, rappresentata dell’assegnazione della casa familiare al coniuge che ha ottenuto l’affidamento della prole, anche se non proprietario del bene. 

I principi regolatori dell’assegnazione della casa e dell’affidamento dei figli sono fondamentalmente gli stessi validi per la separazione.

Assegno divorzile

L’assegno divorzile si compone di tre parti: 

  • una parte assistenziale, che valuta il danno che il coniuge più debole subisce dallo scioglimento del matrimonio;
  • una parte risarcitoria: che ne valuta le cause
  • una parte compensativa, che valuta il contributo di ciascun coniuge al mantenimento della famiglia.

Per la concessione di un assegno divorzile è sufficiente che sussista una sola di queste condizioni. 

L’assegno possiede poi ulteriori caratteristiche: 

  • può essere rifiutato tramite un processo di rinuncia da parte del coniuge beneficiario;
  • può essere versato mensilmente oppure in una soluzione unica e, in quest’ultimo caso, fa decadere il diritto del beneficiario a richiedere ulteriori risarcimenti economici;
  • Nel caso di un versamento mensile, alla morte dell’ex coniuge, il beneficiario avrà diritto ad una quota dell’eredità, tramite pensione di reversibilità;
  • Nel caso di mancato pagamento, è possibile compiere azioni legali ai danni dell’obbligato, fino all’eventuale pignoramento. 

Affidamento della prole

L’affidamento dei figli segue le stesse dinamiche della separazione coniugale:

Secondo la legge, il figlio minore ha il diritto di mantenere rapporti stabili con entrambi i genitori e con i relativi parenti. In caso di separazione giudiziale, sarà pertanto compito del giudice stabilire le modalità dell’affidamento: condiviso o esclusivo. 

Diritto di successione

Data la natura stessa del divorzio, alla morte di uno dei due coniugi, l’altro non mantiene nessun diritto sull’eredità del defunto. L’unica eccezione, come già accennato, riguarda un eventuale assegno divorzile. Per maggiori informazioni al riguardo, rimandiamo all’articolo dedicato al diritto successorio.